Congedo parentale o Maternità facoltativa: come rilevare l’assenza correttamente

Spesso, quando si segnala l’assenza dal lavoro, i due concetti di congedo parentale e maternità facoltativa vengono utilizzati in modo errato creando un problema all’azienda. 

Vediamo di chiarirli al fine di togliere ogni dubbio. 

Se sei un imprenditore, condividi questa risorsa con i tuoi dipendenti per evitare problematiche da affrontare dopo.

Introduzione: il diritto ad assentarsi dal lavoro per la cura dei figli

Il diritto ad assentarsi dal lavoro per la cura dei figli è tutelato dalla legge attraverso l’istituto del congedo parentale, un complesso di norme che ha sostituito la vecchia astensione di maternità facoltativa. La rinnovata formula lessicale si è resa necessaria avendo la legge esteso la concessione di permessi anche ai padri, nell’ottica di promuovere una più equa condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne, favorendo quindi un’effettiva parità di genere.


Congedo Parentale: Definizioni e casi

Per “congedo parentale” si intende, l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore nei primi 12 anni di vita del bambino, anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Pertanto fino al giorno del 12° compleanno compreso, ciascun genitore naturale può fruire di un periodo di astensione continuativo o frazionato con le seguenti modalità:

  • la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi fruibile al termine del periodo di astensione obbligatoria.
  • Anche il padre lavoratore può usufruire del congedo per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui lo stesso eserciti tale diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi.
  • Complessivamente però i genitori non possono godere più di 10 mesi di congedo parentale, limite che può essere elevato a 11 mesi nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi.

Il diritto di astensione facoltativa può essere goduto dai genitori altresì contemporaneamente. Il padre, inoltre, ne può fruire anche durante i 3 mesi di astensione obbligatoria post partum della madre ed anche durante il periodo nei quali la madre fruisce dei riposi orari giornalieri per l’allattamento.

È superfluo precisare che il diritto al congedo parentale è strettamente connesso alla vigenza di un rapporto di lavoro pienamente produttivo dei propri effetti e pertanto ne consegue che non possono beneficiarne le lavoratrici/lavoratori sospesi a zero ore, disoccupati ovvero impossibilitati per altro motivo a prestare attività lavorativa; ed infine il diritto al congedo ed alla relativa indennità si perde automaticamente con la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.


Rilevare l’assenza: cosa bisogna inserire

Per quanto attiene la rilevazione di questo tipo di assenza, riteniamo che la modalità corretta sia quella di indicarla come congedo parentale (ex art. 32 D.Lgs n. 151/2001) e non come maternità facoltativa, anche ai fini di poter monitorare le ore di assenza totali controllando che la fruizione per ogni dipendente rimanga entro i limiti previsti dalla legge.  

Link e risorse utili dal sito INPS

Indennità per congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome

Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti

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